La certificazione di un professionista è tecnicamente una valutazione della conformità che avviene valutando durante un esame se la persona rientra dei requisiti di una norma UNI. Attraverso la certificazione l’Ente di certificazione dichiara che la persona è “conforme” ai requisiti della norma e l’Ente di Accreditamento ne è ulteriore garante.
La certificazione del professionista fuori accreditamento è possibile ma non ha validità ai sensi della legge 4:2013.
L’esame è quindi centrato sulle conoscenze e abilità riportate nel documento normativo elaborato da UNI o a livello Europeo dal CEN o a livello internazionale da ISO.
Le Associazioni non possono certificare quindi effettuare una valutazione di conformità, per essere Enti di certificazione è necessario operare in accordo alla ISO 17024 che è la norma che l’Ente di certificazione deve rispettare e attraverso la quale deve dimostrare ad Accredia (Ente Unico di Accreditamento) di essere adeguato nel fare tale attività per specifico profilo e quindi norma.
Ad esempio, un Ente di certificazione deve essere accreditato ACCREDIA ISO 17024 per la norma dei naturopati UNI 11491 ma se vuole certificare anche il Tecnico Ayurveda deve estendere l’accreditamento ISO 17024 anche alla norma specifica UNI 11756. Si suggerisce sempre di richiedere all’Ente di certificazione se i certificati riportano il logo Accredia e quindi se sono accreditati su norma specifica.
L’accesso all’esame è vincolato al possesso, da pare dei candidati dei requisiti di accesso all’esame che afferiscono eventualmente all’ambito della formazione formale (titolo di studio), formazione non formale (corsi erogati da qualsiasi organizzazione) e formazione informale ovvero l’esperienza.
La certificazione dei professionisti ai sensi della legge 4:2013 non è un sistema di accesso al mondo del lavoro ma la conferma di una professionalità quindi solo chi è un professionista può certificarsi e l’esperienza e i corsi non formale costituiscono i principali requisiti che bisogna possedere per accedere agli esami. Tali aspetti sono riportati direttamente nelle norme o nelle regole dell’Ente di certificazione.
VINCOLO CORRELATO all‘abusivo esercizio di una professione è un delitto disciplinato dall’art. 348 del codice penale italiano. Holisticert non incentiva e non è in alcun modo responsabile dell’eventuale esercizio abusivo della professione da parte del professionista certificato. Nel caso in cui tale pratica scorretta venga ravvisata e confermata, Holisticert procederà all’immediato ritiro del certificato e si riserverà anche di procedere per vie legali al fine di tutelare la propria immagina e il mercato stesso.
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