Le professioni olistiche rientrano a pieno titolo nell’ambito della legge 4:2013 che ha come obiettivo quello di regolare le Associazioni che rappresentano professionisti che afferiscono alle cosiddette professioni libere ovvero ove non esiste un sistema vincolato dallo Stato per esercitare la professione. Vincolato dallo Stato significa che non vi è un percorso formativo formale obbligatorio o una specifica autorizzazione di qualsiasi natura.
VINCOLO DELLE PROFESSIONI OLISTICHE: Le professioni olistiche hanno però una caratteristica di criticità da tenere ben presente rispetto la Legge 4:2013 ovvero non devono in alcun modo avere carattere di vicinanza o sovrapposizione con le professioni mediche che sono esclusive e riservate. Quindi sia le norme sia eventuali disciplinari proprietari non possono, ad esempio, riportare in alcun modo parole o riferimenti come “cura”, “terapia”, “diagnosi” o altri termini che possano fuorviare i consumatori o il mercato in generale.
La legge 4:2013 introduce inoltre la possibilità che le Associazioni di professionisti collaborino con UNI (Ente unico di normazione italiano) per la definizione di norme tecniche che definiscano in modo puntuale il profilo professionale, quali siano le attività afferenti e le conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità correlate ad ogni attività e i metodi di valutazione della conformità ovvero l’esame.
Come riportato nella legge 4:2013 il professionista è tale indipendentemente dalla forma contrattuale attraverso la quale opera, in partita Iva, in ritenuta d’acconto, come dipendente o altra forma.
Il ministero preposto è il MISE, ministero dello sviluppo economico che riporta nel proprio sito moltissime informazioni di grande interesse e fondamentali per qualsiasi associazione e professionista del settore.
ATTENZIONE si raccomanda di approfondire ogni parte delle informazioni fornite dal MISE sia relativamente alle FAQ sia agli errori più frequenti dato che eventuali violazione sono riconducibili alle pratiche scorrette sul mercato e sanzionabili.
Si vedano i link correlati per ulteriori approfondimenti.